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Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 26/04/1995 Cc. (dep. 15/07/1995) Rv. 202138 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere | Mero decorso del tempo - Idoneità, di per sè, a giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari - Soluzione.
Stato
decisa il 1995-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202138-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere

In tema di libertà personale, il mero decorso del tempo, se viene in rilievo ai fini della durata massima dei termini di custodia cautelare e della conseguente perdita di efficacia della misura, non può, di per sè, essere posto a fondamento di un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari che giustifichi la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)