Sez. L, Sentenza n. 4274 del 04/07/1980 (Rv. 408136 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La dichiarazione liberatoria con cui, in occasione del rilascio di una quietanza a saldo, il lavoratore da atto di avere ricevuto quanto spettantegli e di non avere altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, che ha normalmente il contenuto di una dichiarazione di scienza e di opinione, puo assumere il valore e la portata di una rinunzia quando, per il concorso di ulteriori particolari elementi di interpretazione contenuti in una siffatta dichiarazione o di speciali probanti circostanze desumibili aliunde, risulti inequivocabilmente accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati od obiettivamente determinabili come a lui spettanti, e con il cosciente intento di abbandonarli. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso l'efficacia abdicativa di una dichiarazione liberatoria, ritenendo tra l'altro che l'ammissione di avere sottoscritto una dichiarazione liberatoria per il timore di rappresaglie non costituiva dimostrazione di un intento abdicativo in quanto non sufficiente a provare che il lavoratore al momento del rilascio della dichiarazione avesse l'esatta rappresentazione dello specifico diritto poi azionato in giudizio e la precisa consapevolezza di poterlo fare utilmente valere). (V 1298/78, mass n 390666; (Conf 2256/79, mass n 398604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)