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Sez. 3, Sentenza n. 27990 del 27/03/2008 Ud. (dep. 09/07/2008) Rv. 240817 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Responsabilità del proprietario - Esclusione - Condizioni - Fattispecie: veicolo abbandonato.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240817-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere la responsabilità penale del proprietario del rifiuto abbandonato da terzi, è necessaria la mancanza di un concorso materiale o morale con chi l'ha abbandonato, competendo in ogni caso al proprietario, onde evitare di essere ritenuto responsabile dell'inottemperanza in questione, chiedere l'annullamento del provvedimento sindacale o dimostrare in sede penale l'assenza della ritenuta condizione soggettiva. (Fattispecie relativa a veicolo abbandonato dal proprietario il quale aveva provveduto al versamento delle targhe, cedendolo informalmente a terzi, senza controllarne la regolare rottamazione da parte di questi ultimi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)