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Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 07/11/1997 (Rv. 509605 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ | Contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore - Clausola escludente dalla copertura la responsabilità per danni a terzi trasportati, in caso di trasporto non effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti, o delle indicazioni della carta di circolazione - Clausola limitativa della responsabilità - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509605-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

La clausola contenuta in un contratto di assicurazione, in virtù della quale venga prevista la non operatività dell'assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti e delle indicazioni contenute nella carta di circolazione, non ha carattere né di clausola vessatoria (in quanto essa, in realtà, realizza l'applicazione di disposizioni di legge di carattere imperativo attinenti alla circolazione), né di clausola limitativa di responsabilità dell'assicuratore, in quanto essa tende solo a delimitare l'oggetto della garanzia prestata, nonché i precisi termini dell'obbligazione assunta dall'assicuratore; delimitazione che - in quanto tale - non è perciò soggetta - a fini di validità - ad approvazione per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)