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Sez. 5, Sentenza n. 7063 del 20/01/2009 Ud. (dep. 18/02/2009) Rv. 243234 - 01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria con risarcimento del danno - Impugnazione dell'imputato non concernente espressamente il capo relativo alle statuizioni civili - Qualificazione come appello.
Stato
decisa il 2009-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243234-01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO

L'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa venga dedotto anche il vizio di motivazione in riferimento all'apprezzamento della prova, è qualificabile come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)