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Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270109 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di condanna in primo grado - Giudizio di appello - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Mancanza di diverso apprezzamento delle prove dichiarative - Obbligo di rinnovazione dibattimentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270109-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione del dibattimento, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in grado di appello, in assenza del ribaltamento di una precedente sentenza assolutoria e di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, non impone l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione di queste ultime.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)