Sez. 2 - , Sentenza n. 41007 del 22/05/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 274463 - 02
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Abusivismo finanziario - Applicazione congiunta delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 166 e 196 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Violazione del principio del “ne bis in idem” convenzionale - Esclusione.
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In tema di abusivismo finanziario, l'applicazione congiunta della sanzione penale prevista dall'art. 166 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 196 (nel caso di specie, sanzione pecuniaria amministrativa e radiazione dall'albo unico dei promotori finanziari) non confligge con il principio del "ne bis in idem" previsto dall'art. 4 prot. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa A e B c/ Norvegia del 15 novembre 2016, trattandosi di misure complementari, dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, che determinano una sanzione penale "integrata" prevedibile e complessivamente proporzionata al disvalore del fatto.
Riferimenti normativi: Testo Unico 24/02/1998 num. 58 art. 166, Testo Unico 24/02/1998 num. 58 art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)