Sez. 3, Sentenza n. 18198 del 27/03/2002 Ud. (dep. 14/05/2002) Rv. 221955 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Esecuzione abusiva di modifica sostanziale di impianto industriale - Reato di cui agli artt. 15 e 25, comma 6, d.p.r. n. 203 del 1988 - Natura - Reato permanente - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, comma 6, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) integra un reato permanente, costituendo la modifica solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio dell'autorizzazione, ovvero sino a che l'agente non abbia ripristinato la situazione precedente.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 15 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)