Sez. 3, Sentenza n. 5207 del 15/03/2000 Ud. (dep. 04/05/2000) Rv. 216068 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento idrico - Reato ex art. 15 d.P.R. n.203 del 1988 - Natura istantanea - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di emissioni inquinanti, il reato previsto dall'art.15 del d.P.R. n.203 del 1988 ha natura istantanea, ancorché con effetti eventualmente permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto modificato, con aumento o variazione qualitativa delle relative emissioni, con verificazione del momento consumativo alla data di realizzazione delle modifiche, non precedute dalla prescritta preventiva autorizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 15 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)