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Sez. 3, Sentenza n. 5207 del 15/03/2000 Ud. (dep. 04/05/2000) Rv. 216068 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento idrico - Reato ex art. 15 d.P.R. n.203 del 1988 - Natura istantanea - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216068-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di emissioni inquinanti, il reato previsto dall'art.15 del d.P.R. n.203 del 1988 ha natura istantanea, ancorché con effetti eventualmente permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto modificato, con aumento o variazione qualitativa delle relative emissioni, con verificazione del momento consumativo alla data di realizzazione delle modifiche, non precedute dalla prescritta preventiva autorizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 15 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)