Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 12/02/2004 Ud. (dep. 18/03/2004) Rv. 227571 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Esecuzione senza autorizzazione di modifica sostanziale di impianto industriale - Reato di cui agli artt. 15 e 25, comma sesto, del d.P.R. n. 203 del 1988 - Natura - Reato permanente - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dagli artt. 15 e 25, comma sesto, del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) configura un reato permanente, nel quale la modifica costituisce il momento iniziale della consumazione, che si protrae sino al rilascio della autorizzazione o al ripristino della situazione precedente.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 15 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)