Sez. 3, Sentenza n. 1897 del 11/02/2002 (Rv. 552173 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Pattuizione di canone inferiore a quello legale - Liceità - Condizioni - Fattispecie in tema di riferimento nel contratto alla categoria catastale.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE
Con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la pattuizione di un canone inferiore a quello equo - quale espressione del potere di autonomia contrattuale - è lecita ove risulti in modo non equivoco la volontà di derogare ai criteri di cui all'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale, limitandosi a stabilire l'ammontare massimo del canone locativo, consente alle parti di accordarsi su di un qualsiasi canone inferiore, con la conseguenza che, in difetto di una chiara volontà di derogare ai criteri legali, anche il locatore può chiedere la determinazione del canone legale in sostituzione di quello indicato nel contratto. In particolare, se il riferimento nel contratto ad una incongrua categoria catastale è ritenuto dal giudice di merito - con apprezzamento che, se immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità - volto a meri fini descrittivi e non implicante la predetta volontà derogatoria, il corretto classamento può essere effettuato in giudizio, anche previa disapplicazione - ai soli fini della determinazione del canone legale - dell'erroneo atto di classamento adottato dall'autorità amministrativa, con effetto dal momento della sussistenza delle condizioni dell'immobile che quel classamento comportano.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 16 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)