Sez. 2, Sentenza n. 897 del 30/01/1987 (Rv. 450561 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE DELLA PARTE - OGGETTO.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE DELLA PARTE - OGGETTO.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione - nelle quali l'attore non ha alcun Onere di specificazione e motivazione del criterio di Competenza prescelto, purché questo corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ. -, il convenuto ha l'Onere di eccepire l'incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo, e con motivazione non generica ma articolata ed esaustiva, rimanendo altrimenti radicata la causa presso il giudice adito. (V 1009/80, mass n 404456; (Conf 2208/86, mass n 445360; (Conf 1018/83, mass n 425788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)