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Sez. 2, Sentenza n. 4486 del 08/07/1981 (Rv. 415191 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI OPPOSTI INADEMPIMENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INADEMPIMENTO NON GRAVE O DI SCARSA IMPORTANZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415191-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI OPPOSTI INADEMPIMENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INADEMPIMENTO NON GRAVE O DI SCARSA IMPORTANZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*

Proposta da una parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalita rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico; e, se rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti e opposta l'eccezione non e grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art 1455 cod civ, deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima ad adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e, quindi, non sia giustificata ai sensi dell'art 1460, comma secondo, cod civ. (V 4219/75, mass n 378576; (Conf 2111/76, mass n 380925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)