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Sez. 2, Sentenza n. 6185 del 20/11/1981 (Rv. 416960 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416960-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*

Proposta da una parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice, nell'indagare sull'importanza delle singole inadempienze, deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità degli inadempimenti rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, onde stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, tenendo presente che, quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto dell'altra di adempiere le proprie obbligazioni non è di buona fede e non è giustificato ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.. (V 5099/81, mass n 415883; (V 4862/80, mass n 408689; (Conf 4486/81, mass n 415191).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)