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Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 14/05/1977 (Rv. 385682 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - DUBBIO SULLE MODALITA DELL'AZIONE O DEL COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1977-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385682-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - DUBBIO SULLE MODALITA DELL'AZIONE O DEL COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - PROPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*

Nel caso di danno prodotto a persone dalla circolazione del veicolo, la sentenza penale di proscioglimento per insufficienza di prove rende improponibile l'Azione civile di cui all'art 2054 cod civ solo quando abbia messo in dubbio l'esistenza dell'investimento o dello scontro, la partecipazione ad essi del conducente e il nesso causale tra gli stessi e il danno procurato; l'esclusione o il dubbio che si riferiscono, invece, alle modalita dell'Azione o del comportamento dell'imputato, risolvendosi in una valutazione dell'elemento soggettivo del reato, non sono preclusivi dell'Azione civile, stante l'esistenza, a carico del danneggiante, dell'Onere della prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dalla legge, e cioe dell'Onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Conseguentemente, non e precluso al giudice civile di indagare liberamente anche su altre modalita riguardanti il comportamento del conducente o di quello stesso del danneggiato, cosi come non gli e precluso di apprezzare e valutare diversamente quei medesimi fatti che il giudice penale abbia accertato. (Conf 136/72, mass n 355874).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)