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Sez. 2, Sentenza n. 2206 del 05/04/1984 (Rv. 434242 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - PROVA CONTRARIA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434242-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - PROVA CONTRARIA - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di condominio negli edifici, la presunzione di comunione ex art. 1117 cod. civ. di "tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune" si configura solo ove risulti (all'esito di indagine di fatto riservata al giudice del merito) una relazione strumentale necessaria tra la parte di cui trattasi e l'uso comune e non può essere vinta dalla pura e semplice omessa menzione nel titolo costitutivo del condominio di detta parte come comune, occorrendo, invece, che dal complesso dell'atto emergano, anche se non contenuti in una dichiarazione espressa di volontà, elementi di significato univoco idonei a far ritenere che la parte immobiliare in contestazione, diversamente da quanto sarebbe desumibile dalla sua destinazione di fatto, sia proprietà esclusiva di un determinato soggetto. (V 318/82, mass n 418017; (V 4931/81, mass n 415691; (V 3965/80, mass n 407866).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)