Sez. 3, Sentenza n. 1843 del 08/06/1994 Cc. (dep. 06/10/1994) Rv. 200376 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto | Corpo di reato - Motivazione del provvedimento che dispone il sequestro - Limitazione alla configurabilità della cosa come corpo di reato - Sufficienza - Fattispecie.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto
In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa". È sufficiente, perciò, a tal riguardo che il provvedimento cautelare accerti e motivi solo la configurabilità come corpo di reato delle cose sequestrate, senza necessità di motivare sulle concrete esigenze probatorie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la legittimità del sequestro, poiché le cose sequestrate (mazzi di carte, denaro, assegni) erano configurabili come corpo di reato, in quanto cose mediante le quali il reato - ex art. 720 cod. pen. - era stato commesso ovvero profitto del medesimo (art. 253, comma 2, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 720 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)