Sez. L, Sentenza n. 5611 del 26/10/1982 (Rv. 423372 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ, DOPO LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE, CONSEGUENTE ALL'ASSEGNAZIONE ANCHE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ, DOPO LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE, CONSEGUENTE ALL'ASSEGNAZIONE ANCHE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'INPS - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La ripetizione, da parte dell'i.N.P.S., delle somme indebitamente corrisposte, a titolo d'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, dopo la comunicazione all'interessato del relativo provvedimento di riliquidazione, conseguente alla assegnazione anche della pensione d'Invalidità, ricade sotto la disciplina dell'art. 2033 cod. civ. e non è soggetta alle limitazioni e deroghe previste dall'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento sull'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia), che trova applicazione soltanto in relazione a rettifiche successive di errori attinenti alla fase originaria dell'assegnazione della pensione, né a quelle operanti in materia di errore della pubblica amministrazione nella corresponsione di somme percepite in buona fede dai suoi dipendenti. (V 2145/81, mass n 413320; (V 2132/81, mass n 412857; (V 22/80, mass n 403385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)