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Sez. 1, Ordinanza n. 11604 del 14/01/2005 Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 230922 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Applicabilità ai soggetti già condannati all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento di clemenza - Nozione di "condannato".
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230922-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionata della pena (cosiddetto "indultino") prevista dalla Legge 1 agosto 2003 n. 207 in favore dei soggetti da considerare già "condannati" alla data di entrata in vigore di detta legge, non può ritenersi sussistente tale condizione quando la sentenza di condanna, pur pronunciata prima di detta data, sia divenuta definitiva in epoca ad essa successiva, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, nulla rilevando in contrario la possibile causa "genetica" di tale inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)