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Sez. 3, Sentenza n. 825 del 20/02/1978 (Rv. 390165 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DIRITTO DEL CONDUTTORE A COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390165-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DIRITTO DEL CONDUTTORE A COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CONDIZIONI.*

L'art 4 della legge 27 gennaio 1963, n 19, subordina il diritto a compenso del conduttore a due condizioni concorrenti: a) che dalla cessazione del rapporto locatizio sia effettivamente derivata all'azienda del conduttore uscente una perdita di avviamento; b) che il locatore si sia effettivamente avvantaggiato in concreto di tale perdita. A tal fine non basta il semplice vantaggio derivante al locatore dall'aver conseguito la disponibilita del proprio immobile, dovendo invece sussistere un vantaggio che si trovi in rapporto di stretta interdipendenza con la perdita di avviamento subita dall'azienda del conduttore. (Conf 1171/77, mass n 384834).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)