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Sez. L, Sentenza n. 180 del 05/01/2005 (Rv. 579151 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Esposizione a rischio insito in attività accessorie e strumentali rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa - Rilevanza - Conseguenze - Infortunio occorso ad infermiera ospedaliera recatasi in bagno alla fine del turno - Indennizzabilità.
Stato
decisa il 2005-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579151-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

La nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n.1124 del 1965 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento di attività lavorativa in modo diretto ed indiretto (con il limite del cosiddetto rischio elettivo) e quindi dell'esposizione a rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della predetta attività, ivi compresa, nel caso di infortunio occorso ad infermiera ospedaliera, l'esigenza di recarsi in bagno per lavarsi alla fine del turno, corrispondendo, detta esigenza, ad una fondamentale norma igienica direttamente collegata al lavoro svolto dall'infortunata.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)