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Sez. L, Sentenza n. 6511 del 07/05/2002 (Rv. 554187 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Esposizione a rischio insito in attività accessorie e strumentali rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa - Rilevanza - Conseguenze - Incidenti verificatisi in occasione degli spostamenti spaziali all'interno del luogo di lavoro durante gli intervalli lavorativi contrattualmente previsti - Indennizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554187-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

La nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'intervallo lavorativo contrattualmente previsto. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso nel novembre 1995 ad un lavoratore mentre, durante la pausa contrattualmente prevista per il pranzo, si recava dalla propria postazione di lavoro agli spogliatoi per prelevare e consumare il pasto che aveva portato da casa, secondo quanto imposto dalla organizzazione aziendale).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)