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Sez. L, Sentenza n. 15107 del 18/07/2005 (Rv. 583476 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Principio di equivalenza causale - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie concernente infortunio occorso ad artigiano nell'espletamento dell'attività di produzione di minuteria per occhiali.
Stato
decisa il 2005-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583476-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod.pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella fattispecie la S.C., in base a tale principio, cassando l'impugnata sentenza, ha affermato che, ritenuta in sede di merito "causa materiale immediata" dell'infortunio la rimozione del telo di nylon posto a copertura dell'apertura del vano in cui erano sistemati i macchinari necessari per l'espletamento dell'attività artigianale di produzione di minuteria per occhiali, non si poteva degradare tale operazione a semplice occasione e ricollegare l'evento sotto il profilo causale, in via esclusiva, all'inadeguata collocazione del tondino rimbalzato, con lo strappo del telo, sul viso del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)