Sez. 2, Sentenza n. 1826 del 12/03/1998 Cc. (dep. 06/04/1998) Rv. 210336 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna per reato continuato - Individuazione della pena ai fini del computo dei termini di fase - Riferimento alla pena inflitta per il reato più grave - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare, ai fini del computo del termine di fase nell'ipotesi di intervenuta condanna per un reato continuato, l'entità della pena inflitta - cui detto termine è correlato ai sensi dell'art. 303, primo comma, lett. c), cod. proc. pen. - deve essere individuata con riferimento alla sanzione irrogata per il reato più grave, senza tenere conto della continuazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)