Sez. 5, Sentenza n. 4995 del 25/08/1998 Cc. (dep. 01/09/1998) Rv. 211935 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Modalità di computo - Variano a seconda che sia o meno intervenuta sentenza di condanna - Prima della sentenza di condanna si ha riguardo alla pena prevista in astratto con le specificazione di cui all'art. 278 - Dopo la sentenza di condanna, si ha riguardo alla pena inflitta con tale sentenza, esclusa la parte di pena relativa a reati riuniti in continuazione per i quali la misura non sia applicabile o non sia stata in concreto applicata.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Le modalità di calcolo dei termini di durata massima di custodia cautelare variano a seconda che sia o meno intervenuta una sentenza di condanna. Nel primo caso, contemplato dagli artt. 278 e 303, comma primo, lett.a e b cod. proc. pen., deve aversi riguardo alla pena comminata in astratto dalle singole norme incriminatrici con le ulteriori specificazioni contenute negli artt. 280 e 278 stesso codice, che impone di tenere conto delle circostanze di cui all'art. 63, comma 3, cod. pen., ma esclude invece, all'evidente scopo di evitare una lievitazione sproporzionata della pena con conseguente estensione della sfera di applicabilità delle misure, l'aumento previsto per la continuazione e la recidiva. Nel secondo, contemplato dalle lett. c e d del cit. art. 303, deve invece aversi riguardo alla sanzione inflitta in concreto dal giudice della cognizione, senza possibilità di operare in seno alla stessa alcuna distinzione o specificazione, rese superflue ed anzi arbitrarie dall'intervenuto giudizio. La pena così intesa va tuttavia depurata delle parti relative a reati riuniti in continuazione per i quali la misura, di volta in volta considerata, non sia applicabile o non sia stata in effetti applicata. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso con cui l'imputato, condannato a dodici anni di reclusione, di cui due per la recidiva e la continuazione, si lamentava della mancata applicazione dell'art. 278 cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, pur avendo scisso il reato continuato nelle singole violazioni, ha tenuto conto dell'aumento di pena operato sulla sanzione base per effetto della recidiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)