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Sez. 1, Sentenza n. 8711 del 27/06/2000 (Rv. 538064 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione prezzi - Disciplina previgente alla entrata in vigore del DL. n. 333 del 1992 - Facoltà della P.A. di concedere la revisione - Sussistenza - Situazione soggettiva dell'appaltatore - Natura di interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Configurabilità - Pattuizioni incidenti su tale facoltà nel regime posteriore alla entrata in vigore della legge n. 37 del 1973 - Divieto - Contratto successivo alla citata legge contenente tali pattuizioni - Domanda diretta all'accertamento del diritto alla revisione - Cognizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Devoluzione alla cognizione di arbitri - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale della disciplina della revisione prezzi in riferimento all'art. 41 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538064-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

La situazione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche, riconosciuta dalla legge (D.Lgs.C.P.S. 6 Dicembre 1947, n. 1501) sino alla entrata in vigore del D.L. 11 Luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 Agosto 1992, n. 359 - che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal meccanismo previsto dall'art. 26, quarto comma, della legge 11 Febbraio 1994, n. 109 - , ha natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, acquistando consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione abbia esercitato il potere di accordare la revisione. Tale facoltà, a partire dalla entrata in vigore della legge 22 Gennaio 1973, n. 37, che ha vietato ogni genere di patti incidenti su di essa, non può più formare oggetto di disciplina convenzionale (consentita, invece, nel regime previgente), con la conseguenza che la domanda diretta all'accertamento del diritto al compenso revisionale, fondata su contratti successivi alla citata legge n. 37, contenenti pattuizioni che comportano detto riconoscimento, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, e non può essere validamente devoluta al giudizio arbitrale. Nè appare pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 11 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, la cui previsione, in via generale, di accordi in tema di procedimento amministrativo non può valere in presenza di un espresso divieto di legge in relazione a talune pattuizioni specifiche. La normativa in esame è manifestamente rispettosa dell'art. 41, primo comma, della Costituzione, dovendosi escludere che essa comprima irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, e, quindi, la libertà negoziale, avuto riguardo alle esigenze di interesse generale, correlate ad una corretta gestione delle risorse pubbliche, sulle quali la normativa medesima si è fondata.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/01/1973 num. 37, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26 com. 4, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)