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Sez. 3, Sentenza n. 8901 del 10/12/2024 Cc. (dep. 04/03/2025) Rv. 287723-01

GIUDICE - CAPACITA' | Assegnazione del processo - Tabelle di organizzazione dell'ufficio - Inosservanza - Nullità per difetto di capacità del giudice - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287723-01

GIUDICE - CAPACITA'

L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio incide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento cautelare reale emesso da un collegio del tribunale del riesame diverso da quello tabellarmente previsto, in ragione dell'incompatibilità di quest'ultimo, già espressosi sulla regiudicanda con l'annullamento del decreto di sequestro, successivamente riemesso e nuovamente impugnato dall'indagato).

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)