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Sez. 6, Sentenza n. 13833 del 12/03/2015 Cc. (dep. 31/03/2015) Rv. 263079 - 01

GIUDICE - CAPACITÀ | Assegnazione del processo - Tabelle di organizzazione dell'ufficio - Inosservanza - Nullità per difetto di capacità del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263079-01

GIUDICE - CAPACITÀ

L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento ad ordinanza cautelare personale emessa da g.i.p. incaricato della trattazione del procedimento in forza di "rassegnazione" disposta dal Presidente di sezione sulla base del criterio della connessione, a seguito del trasferimento del magistrato originariamente assegnatario del fascicolo ad altro ufficio giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)