Sez. 5, Sentenza n. 9156 del 07/07/2000 (Rv. 538345 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Termine decadenziale di 18 mesi fissato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Nel caso di pagamento a titolo di acconto - Differenti ipotesi.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Il principio secondo cui, in tema di rimborso di tributi sui redditi, versati ma non dovuti, il termine decadenziale di 18 mesi fissato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 entro il quale va presentata l'istanza di rimborso decorre dal momento del pagamento dei saldi d'imposta, si riferisce alle sole ipotesi in cui il versamento sia avvenuto a titolo di mero acconto provvisorio, o comunque a titolo meramente precario, e solo successivamente - in sede di chiusura del periodo d'imposta e di determinazione finale e definitiva della misura dell'imposta - esso risulti come non dovuto. Allorché invece l'obbligazione tributaria risulti inesistente sin dal momento del versamento, in quanto il versamento stesso corrisponda ad un errore materiale compiuto dal contribuente, o rappresenti il frutto di una duplicazione d'imposta, o di un'inesistenza totale o parziale della pretesa impositiva, il termine in questione decorre dalla data stessa del versamento, anche quando quest'ultimo sia avvenuto a titolo di mero acconto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)