Sez. L, Sentenza n. 2958 del 01/03/2001 (Rv. 544281 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Insanabile contraddittorietà fra dispositivo letto in udienza e motivazione - Inidoneità a consentire l'individuazione della decisione - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE
La contraddittorietà, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria determina la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (nella specie, relativa a giudizio per il riconoscimento di pensione o assegno di invalidità, il giudice di appello aveva dichiarato nel dispositivo letto in udienza il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità con una determinata decorrenza e nella motivazione successivamente depositata aveva invece affermato il diritto all'assegno di invalidità con decorrenza diversa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)