Sez. 3, Sentenza n. 8454 del 26/05/1999 Ud. (dep. 01/07/1999) Rv. 214279 - 01
CACCIA - IN GENERE | Divieto di caccia nelle zone soggette a vincolo ex legge 394 del 1991 - Facoltà delle Regioni di perimetrazione delle zone di divieto - Zona precedentemente perimetrata e successivamente esclusa dal divieto - Con legge regionale - Conseguente legittimità della caccia.
CACCIA - IN GENERE
In materia di caccia il divieto di cui all'art. 21 della legge 157 del 1992 (relativamente all'esercizio venatorio nei Parchi)demanda, per quelli già esistenti, alle Regioni di provvedere all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali ove restringere il divieto sancito dalla legge statale. Pertanto la abolizione, con legge regionale successiva, della precedente fonte regionale che individuava una specifica zona nella quale applicare il divieto di attività venatoria, determina la abolizione della fonte subprimaria integrativa della fattispecie, con l'effetto di annullare il disvalore penale rispetto al fatto criminoso commesso, in quanto viene a mancare uno degli elementi costitutivi della condotta punibile.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)