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Sez. 1, Sentenza n. 40392 del 08/10/2004 Cc. (dep. 14/10/2004) Rv. 230642 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen,. contenente l'indicazione del difensore del condannato - Legittimazione di tale difensore a proporre istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230642-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive

È ammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal difensore indicato, quale difensore del condannato, nel provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto sia l'ordine di esecuzione, sia il decreto di sospensione della esecuzione devono, ai sensi del citato art. 656, comma quinto, essere notificati al difensore nominato per la fase dell' esecuzione o, in difetto, al difensore che abbia assistito il condannato nella fase del giudizio, i quali sono entrambi legittimati, in virtù dell'art. 656, comma sesto, - per il quale l'istanza preordinata ad ottenere misure alternative alla detenzione deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma quinto - anche a presentare direttamente istanza di misure alternative, senza la necessità di ulteriore specifica nomina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)