Sez. L, Sentenza n. 1355 del 03/02/1993 (Rv. 480672 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Prestazioni di lavoro ex primi tre commi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Contratto fra committente ed appaltatore o intermediario - Nullità per illiceità dell'oggetto e della causa - Obblighi nati dal rapporto di lavoro - Violazione - Responsabilità dell'appaltatore o dell'interposto - Configurabilità - Concorrenza in via autonoma con quella del committente - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - non comportano la liberazione dell'appaltatore o dell'interposto dagli obblighi, anche in materia di assicurazioni sociali, nati dal rapporto di lavoro, atteso che, viceversa, la responsabilità di tali soggetti, che sono pur sempre i titolari del rapporto di lavoro in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede, permane e concorre in via autonoma con quella del committente, salva la distinta ed autonoma responsabilità di quest'ultimo per le violazioni commesse.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)