Sez. 1, Sentenza n. 4924 del 07/03/2005 (Rv. 579680 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Reato contravvenzionale - Depenalizzazione - Violazione commessa anteriormente alla depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Fondamento - Principi dettati dalla legge n. 689 del 1981 per le depenalizzazioni in essa previste - Successive depenalizzazioni - Applicazione analogica - Ammissibilità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In caso di trasformazione d'illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto d'apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della "ratio legis", che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, terzo comma, cod. pen.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 della legge 24 novembre 1981, n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria. (Fattispecie in tema di depenalizzazione della contravvenzione di scarico in pubblica fognatura senza autorizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)