diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8421 del 03/09/1997 (Rv. 507487 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale intesa a completare le risultanze di quella dedotta ed assunta in primo grado - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507487-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Atteso il principio di infrazionabilità della prova, è inammissibile in appello la prova testimoniale che la parte avrebbe già potuto chiedere nel precedente grado di giudizio e che sia unicamente intesa a completare quanto già risultante dalle testimonianze assunte in primo grado.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)