Sez. L, Sentenza n. 8421 del 03/09/1997 (Rv. 507487 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale intesa a completare le risultanze di quella dedotta ed assunta in primo grado - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Atteso il principio di infrazionabilità della prova, è inammissibile in appello la prova testimoniale che la parte avrebbe già potuto chiedere nel precedente grado di giudizio e che sia unicamente intesa a completare quanto già risultante dalle testimonianze assunte in primo grado.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)