Sez. U, Sentenza n. 10443 del 23/04/2008 (Rv. 602980 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Procedure di affidamento in materia di pubblici servizi - Contratti pubblici - Giurisdizione esclusiva ex art. 33 lett. d), del d.lgs. n. 80 del 1998 - Limiti - Riflessi sul contratto di appalto delle irregolarità ed illegittimità della procedura amministrativa a monte - Annullamento del contratto stipulato all'esito delle procedure - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle procedure di affidamento in materia di pubblici servizi (ai sensi dell'art. 33 lett. d), del d.lgs. n. 80 del 1998) concerne l'annullamento degli atti di gara e i verbali di aggiudicazione, con la conseguenza che eccede i limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo che proceda all'annullamento dei contratti stipulati all'esito delle relative gare e pronunci sugli effetti di questi, atteso che dai contratti sorgono diritti soggettivi la cui lesione non è effetto della gara e la cui tutela resta riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie la S.C., dopo aver dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, in una controversia relativa alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente concernente l'affidamento del servizio di vigilanza da parte della RAI s.p.a., ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario per la parte relativa alla caducazione degli effetti dei contratti, stipulati all'esito delle gare).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)