Sez. 6, Sentenza n. 26819 del 16/05/2006 Ud. (dep. 29/07/2006) Rv. 235175 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Collegamento con l'attività istituzionale del pubblico ufficiale - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) le espressioni di minaccia rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attività dello stesso, in quanto difetta la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio ovvero quella di influire comunque su di esso, potendosi, piuttosto, configurare il reato di minaccia aggravata ex art. 612 e 61, n. 10, cod. pen.. (Nella specie, il reato di cui all'articolo 336 cod. pen. era stato ravvisato a carico degli imputati, detenuti in un carcere, i quali, come reazione alla condotta di un agente della polizia penitenziaria che, in precedenza, aveva redatto rapporto a carico di uno dei due e testimoniato nei confronti del medesimo in relazione ad un altro illecito ex articolo 336 cod.pen., lo avevano minacciato, profferendo, tra le altre, le seguenti espressioni: "prega solo Dio che non mi condannino e che tutto vada bene, se no poi vedrai"; la Corte, proprio sulla base delle argomentazioni di cui in massima, ha ritenuto che il fatto dovesse essere configurato come minaccia contro un pubblico ufficiale perseguibile a querela).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 10, Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)