Sez. L, Sentenza n. 6315 del 05/05/2001 (Rv. 546467 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Riassunzione di lavoratori collocati in mobilità da parte di datore di lavoro affittuario dell'azienda originaria - Beneficio del contributo mensile previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il datore di lavoro il quale - essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i propri dipendenti - proceda, nel termine di un anno, alla riassunzione di questi ultimi non ha diritto al beneficio del contributo mensile previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 per essere la riassunzione avvenuta nella "medesima azienda" e per aver essa riguardato, quindi, lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dall'art. 15, comma sesto, della legge n. 264 del 1949, richiamato dal combinato disposto del primo e del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 cit..
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)