Sez. 1, Sentenza n. 13091 del 10/12/1992 (Rv. 479968 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi | Art. 30 ultimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Disciplina - Portata - Imprese cessate o fallite - Crediti d'imposta - Recupero - Mezzi - Istituto del rimborso - Utilizzazione - Ammissibilità.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dell'imposta - Rimborsi
L'ultimo comma dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito I.V.A. si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto delle imprese, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo queste la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)