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Sez. L, Sentenza n. 7226 del 05/12/1986 (Rv. 449297 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE - TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RETRIBUZIONE BASE - DETERMINAZIONE - PERIODO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449297-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE - TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RETRIBUZIONE BASE - DETERMINAZIONE - PERIODO DI RIFERIMENTO.*

L'unicità del rapporto del personale già alle dipendenze dello o.N.M.i. E poi trasferito ad enti locali (legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificata dalla legge 1 agosto 1977 n. 563) comporta, con l'unificazione dei periodi assicurativo-previdenziali dei dipendenti trasferiti, che anche il trattamento di fine servizio relativo al periodo trascorso alle dipendenze dell'o.N.M.i. Sia determinato sulla base della retribuzione ricevuta negli ultimi dodici mesi del rapporto con l'ente succeduto a quello disciolto, anziché sulla base della retribuzione ricevuta negli ultimi dodici mesi dal servizio prestato alle dipendenze dell'o.N.M.i. (V 4436/84, mass n 436338; (V 2725/84, mass n 434774; (V 2395/84, mass n 434433; (V 835/84, mass n 433052; (V 1468/83, mass n 431206).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 4, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)