Sez. L, Sentenza n. 2598 del 19/04/1985 (Rv. 440394 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA PER MALATTIE RIPETUTE E INTERMITTENTI - DOVERE DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO - SUSSISTENZA - TEMPESTIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE DEL PROPOSITO DI RECESSO - NECESSITÀ - DECORSO DI CONSIDEREVOLE LASSO DI TEMPO DOPO IL RIENTRO DEL LAVORATORE DALLA MALATTIA SENZA INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - RINUNCIA IMPLICITA ALLA FACOLTÀ DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESERCIZIO DI DETTA FACOLTÀ PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO IN RELAZIONE AI PREGRESSI PERIODI, AL TERMINE DI UN NUOVO PERIODO DI MALATTIA - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA PER MALATTIE RIPETUTE E INTERMITTENTI - DOVERE DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO - SUSSISTENZA - TEMPESTIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE DEL PROPOSITO DI RECESSO - NECESSITÀ - DECORSO DI CONSIDEREVOLE LASSO DI TEMPO DOPO IL RIENTRO DEL LAVORATORE DALLA MALATTIA SENZA INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO - RINUNCIA IMPLICITA ALLA FACOLTÀ DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - ESERCIZIO DI DETTA FACOLTÀ PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO IN RELAZIONE AI PREGRESSI PERIODI, AL TERMINE DI UN NUOVO PERIODO DI MALATTIA - DIVIETO.*
Il principio secondo cui il datore di lavoro deve rispettare il dovere di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e di buona fede (art. 1375 cod. civ.) anche nell'Esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di tal che egli è tenuto alla tempestiva comunicazione al lavoratore del proposito di recedere una volta verificatisi in concreto tutti i presupposti di fatto per l'Esercizio di tale diritto potestativo, trova applicazione anche in tema di licenziamento del lavoratore per superamento del comporto per sommatoria, quale previsto dal contratto collettivo per l'ipotesi della pluralità di malattie ripetute ed intermittenti. Pertanto una volta che, sommando i singoli periodi di assenza del lavoratore per malattia, risulti superato il comporto predetto ed integrata di conseguenza la fattispecie che legittima il recesso del datore di lavoro, ove quest'ultimo lasci correre un considerevole lasso di tempo dopo il rientro del lavoratore dalla malattia senza intimargli il licenziamento, deve ritenersi che lo stesso abbia rinunciato per fatti concludenti alla facoltà di recesso e non possa, in relazione a quei periodi, far valere tale facoltà per superamento del comporto al termine di un nuovo periodo di malattia. (Conf 4572/84, mass n 436478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)