Sez. 3, Sentenza n. 16011 del 24/10/2003 (Rv. 567655 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Posizioni delle parti nel giudizio di opposizione - Eccezioni dell'opponente - Eccezioni nuove o diverse - Proponibilità in appello - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le ragioni addotte dall'opponente per il rigetto della pretesa monitoria non costituiscono una domanda principale ma solo eccezioni o, eventualmente, domande riconvenzionali. Ne consegue che, se l'opponente muti le ragioni in base alle quali ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell'opposto, non propone una nuova domanda, ma solo diverse e nuove eccezioni, che erano proponibili anche in appello ai sensi dell'art. 345, secondo comma cod. proc. civ., nella formulazione anteriore a quella vigente, applicabile ai giudizi in corso alla data del 30 aprile 1995 ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificato e sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)