Sez. L, Sentenza n. 4916 del 27/10/1978 (Rv. 394629 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ACCORDI MODIFICATIVI DELLE MANSIONI STIPULATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - VALIDITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ACCORDI MODIFICATIVI DELLE MANSIONI STIPULATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - VALIDITA.*
Atteso il carattere innovativo e non meramente interpretativo dell'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che ha modificato l'art 2103 cod civ, comminando la nullita di ogni patto contrario alle Disposizioni riguardanti l'immutabilita delle mansioni di assunzione oltre i limiti fissati dalla norma stessa, si deve ammettere la validita degli accordi modificativi delle mansioni - eventualmente anche in peius - stipulati nella vigenza del testo originario dell'art 2103 cod civ, i cui effetti non possono essere vanificati dalla normativa sopravvenuta che non ha efficacia retroattiva, a nulla rilevando la circostanza che il rapporto di lavoro si sia protratto anche sotto la vigenza della nuova norma, perche questa non puo incidere su situazioni gia esistenti e consolidate. (V 306/77, mass n 383842).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)