Sez. L, Sentenza n. 1356 del 23/02/1983 (Rv. 426157 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - ACCORDI MODIFICATIVI "IN PEIUS" STIPULATI NELLA VIGENZA DELLA VECCHIA DISCIPLINA - VALIDITÀ - PERSISTENZA - PROTRAZIONE DEL RAPPORTO ANCHE SOTTO LA VIGENZA DELLA NUOVA NORMATIVA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - ACCORDI MODIFICATIVI "IN PEIUS" STIPULATI NELLA VIGENZA DELLA VECCHIA DISCIPLINA - VALIDITÀ - PERSISTENZA - PROTRAZIONE DEL RAPPORTO ANCHE SOTTO LA VIGENZA DELLA NUOVA NORMATIVA - IRRILEVANZA.*
Atteso il carattere innovativo e non meramente interpretativo dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970 rispetto all'art. 2103 cod. civ., nella parte in cui ha comminato la nullità di ogni patto contrario alle Disposizioni riguardanti l'immutabilità delle mansioni di assunzione oltre i limiti fissati dalla norma stessa, si deve ammettere la validità degli accordi modificativi delle mansioni, eventualmente anche in peius, stipulati nella vigenza del testo originario dell'art. 2103 cit., i cui effetti non possono essere vanificati dalla normativa sopravvenuta che non ha efficacia retroattiva, a nulla rilevando la circostanza che il rapporto di lavoro si sia protratto anche sotto la vigenza della nuova norma, perché questa non può incidere su situazioni già esistenti e consolidate. (V 2783/79, mass n 399087; (Conf 4093/81, mass n 414744; (Conf 4916/78, mass n 394629).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)