Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 16/02/1988 (Rv. 457691 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - NEGAZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - NEGAZIONE - CONDIZIONI.*
L'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione di paternità naturale può essere negata solo quando in Mancanza di qualche serio, concreto elemento collegabile allo asserito concepimento del figlio naturale, essa si mostri prima facie infondata, avventata e temeraria, con la conseguenza che l'Azione va ammessa qualora sussistano elementi di fatto che pur non potendo essere decisivi per l'accertamento della paternità o della maternità naturale, siano suscettibili di sviluppo, di approfondimento, di integrazione nel successivo giudizio in modo da rendere attendibile l'assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all'Azione giudiziaria. (Conf 4421/86, mass n 447175; (Conf 3777/83, mass n 428688; (Conf 2600/83, mass n 427475; (Conf 1379/82, mass n 419221).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)