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Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 02/04/1982 (Rv. 419891 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILI CON DESTINAZIONE ABITATIVA ED IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO - CESSAZIONE DELLA PROROGA CONFIGURABILE PER GLI UNI COSTITUENTI OGGETTO DEL MEDESIMO CONTRATTO INSIEME CON GLI ALTRI - ESTENSIONE A QUESTI ULTIMI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419891-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILI CON DESTINAZIONE ABITATIVA ED IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO - CESSAZIONE DELLA PROROGA CONFIGURABILE PER GLI UNI COSTITUENTI OGGETTO DEL MEDESIMO CONTRATTO INSIEME CON GLI ALTRI - ESTENSIONE A QUESTI ULTIMI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui immobili con destinazione abitativa ed immobili adibiti ad uso diverso siano oggetto di un solo contratto di locazione ed assoggettati ad unico corrispettivo, la cessazione della proroga legale che si configuri per gli uni (nella specie per effetto della loro sublocazione, ai sensi dell'art. 23 della legge 23 maggio 1950 n. 253) si estende anche agli altri, allorché tali beni siano indivisibili per ragioni obiettive o alcuni di essi siano in rapporto di pertinenza rispetto agli altri, come quando il conduttore abbia convenzionalmente assunto un Obbligo di destinazione unitaria degli immobili in questione, in funzione del commercio e dell'industria da lui esercitati. (V 103/78, mass n 389398; (V 3065/62, mass n 254516).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)