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Sez. L, Sentenza n. 5793 del 14/06/1990 (Rv. 467737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL SOGGETTO PROTESTO - RILEVANZA - MANCATA RICHIESTA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - STATO DI DISOCCUPAZIONE DEL SOGGETTO PROTESTO - RILEVANZA - MANCATA RICHIESTA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'inadempimento del datore di lavoro all'Obbligo di assumere l'invalido avviato al lavoro con provvedimento del competente ufficio provinciale del lavoro è sanzionato con il risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione e determinabili, di regola, nell'ammontare delle retribuzioni non percepite dalla data dell'avviamento a quella della sentenza che liquida il danno, salva la prova (gravante sul datore di lavoro, debitore) che il protrarsi dello stato di disoccupazione del soggetto protetto sia dovuto a colpevole inerzia del medesimo, peraltro non ravvisabile nella mera circostanza che il lavoratore non abbia chiesto la reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, trattandosi di iniziativa di esito incerto e di per sè non sufficiente ad assicurare un nuovo collocamento. (V 5262/87, mass n 453839; (V 4719/85, mass n 442156; (V 3330/85, mass n 441004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)