Sez. 5, Sentenza n. 16097 del 22/12/2000 (Rv. 542859 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Richiesta al contribuente di dati ed informazioni già in possesso dell'amministrazione - Art. 6, comma quarto, legge n. 212 del 2000 - Preclusione - Efficacia retroattiva della norma - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
L'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.6, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto statuto del contribuente, non può richiedere al contribuente "documenti ed informazioni già in suo possesso". La norma non può avere effetti retroattivi, sia perché incide su disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio "tempus regit actum", sia perché lo stesso statuto prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo".
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)