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Sez. 2, Sentenza n. 2239 del 14/11/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168168 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CRITERI - RIFERIMENTO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - EFFETTI DI NUOVE NORME SULLA COMPETENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168168-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CRITERI - RIFERIMENTO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - EFFETTI DI NUOVE NORME SULLA COMPETENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Secondo il vigente sistema processuale, in tema di Competenza per materia, il giudice di appello è individuato da quello che ha emesso la prima pronuncia e soltanto una norma espressa può modificare tale ordine, indicando come competente a conoscere del gravame un giudice diverso e non collegato con quello che ha emesso la decisione sottoposta al suo esame. Ne consegue che nel caso di successione di norme sulla Competenza, la sentenza pronunciata dal tribunale ordinario, radicando ex lege la Competenza del giudice di appello, non può che essere riesaminata in secondo grado dalla Corte di appello. (fattispecie in cui il tribunale ordinario aveva giudicato in primo grado di reati commessi da minore in concorso con maggiorenni; era intervenuta, nelle more dell'appello, la sentenza ablatoria della Corte costituzionale dell'art. 9 R.d.l. 1404 del 1934, ma il processo era stato deciso in secondo grado dalla Corte di appello ordinaria; la Corte ha confermato la validità di questa sentenza). (V mass n 130479, sulla prima parte; (V mass n 130478).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)