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Sez. 1, Sentenza n. 26527 del 20/05/2014 Cc. (dep. 19/06/2014) Rv. 259332 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Terzi creditori assistiti da garanzia reale - Tutela - Art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità - Giudice dell'esecuzione penale - Compiti.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259332-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

Nel caso di confisca definitiva disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, il giudice dell'esecuzione penale che sia stato investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito ipotecario è tenuto a eseguire, laddove non sia stata già compiuta con esito negativo con provvedimento precedente sul medesimo oggetto, la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011(da ritenersi applicabile anche alla confisca penale) e a trasmetterne gli esiti all'Agenzia Nazionale, alla quale spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 190 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)